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Figc, assemblea elettiva convocata per il 22 ottobre

Il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva per lunedì 22 ottobre (alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione). L’Assemblea si svolgerà presso l’Hotel Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin n° 2 – Fiumicino Aeroporto) con il seguente ordine del giorno: verifica dei poteri; elezione del Presidente dell’Assemblea; elezione del Presidente Federale.

Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha anche deliberato di approvare le modifiche degli articoli 2, 3 e 4 delle Norme organizzative interne federali. Di seguito il testo dei suddetti articoli, pubblicato sul sito ufficiale della federazione.
– Art.2 Le Assemblee Federali
1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno. 2. I criteri di composizione ed elezione delle Assemblee Federali sono stabiliti dall’art. 20 dello Statuto Federale. 3. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Corte Federale di Appello, costituita in apposito collegio di garanzia elettorale. 4. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le votazioni si svolgono con le modalità fissate da apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio Federale. 5. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse. 6. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare entro il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte degli aventi diritto che sono stati presenti, purché gli stessi abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Gli aventi diritto che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. II diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dei verbali.
– Art.3 Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti 1. Il Presidente Federale è eletto dall’Assemblea della FIGC.
2. I candidati all’elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 3. L’elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea.
L’elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato. 4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio, può essere riconfermato e non può svolgere più di tre mandati. 5. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l’intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l’intero Consiglio federale.
L’espletamento dell’ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l’espletamento dell’ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l’Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell’art. 21, comma 3, dello Statuto federale. 6. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. IConsiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell’apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale.
Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutino segreto.
Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario. Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l’altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza.
Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età. 7. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 6, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.

Art.4  Composizione del Consiglio
Federale ed elezione dei Consiglieri Federali 1. Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il relativo Presidente; b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. 2. L’elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene, prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell’art. 26, comma 4 dello Statuto. 3. Non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell’organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati.
Ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri federali designati da ciascuna componente, è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 4. In conformità all’art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell’A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell’UEFA.

Fonte: Repubblica.it

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