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Plusvalenze, la FIGC ipotizza l’illecito amministrativo: le possibili sanzioni

Si sono concluse indagini relative al caso plusvalenze da parte della Procura Figc. Sono coinvolte in questa parte delle indagini 11 club, tra cui società di Serie A come Juventus, Napoli, Genoa, Empoli e Sampdoria, oltre a club di serie inferiori come Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara e due società in realtà fallite come Novara e Chievo. I club non sono stati ancora deferiti, ma per ora l’indagine riguarda “l’ipotizzata violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva”.

Andando con ordine, gli articoli 4 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva riguardano rispettivamente il rispetto “delle norme federali e dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e sulla responsabilità delle società per l’operato dei dirigenti.

Per quanto riguarda l’articolo 4, le sanzioni alle società possono essere: ammonizione; ammenda; ammenda con diffida; penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Per quanto riguarda invece, il tema plusvalenze, la Procura Figc ipotizza la violazione del comma 1 dell’articolo 31, che recita: “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”.

Cosa rischiano quindi i club? “Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida”.

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